IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  nonche'  il
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 
  Visto  l'art.  6-bis  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.  113  che
ha disposto che, a decorrere dall'8 agosto  2021,  le  assunzioni  di
segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalita' di
cui all'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
un numero di unita' pari al 100  per  cento  di  quelle  cessate  dal
servizio nel corso dell'anno precedente, con conseguente abrogazione,
dalla medesima data, del comma 6 dell'art.  14  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135 che prevedeva l'autorizzazione per un  numero  di
unita' non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal  servizio
nel corso dell'anno precedente; 
  Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra
l'altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello  Stato,  anche
ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalita' di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del  2001,
secondo cui, tra l'altro, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure  concorsuali  e  le
relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello  Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e  degli  enti  pubblici
non economici; 
  Visto l'art. 97, comma 1, del decreto legislativo 18  agosto  2000,
n. 267, che stabilisce l'obbligatorieta', per  ogni  comune  ed  ogni
provincia, di avere un segretario  titolare  dipendente  dall'Agenzia
autonoma  per  la  gestione  dell'albo  dei  segretari   comunali   e
provinciali, iscritto all'apposito albo previsto dal successivo  art.
98 dello stesso decreto; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  4  dicembre
1997,  n.  465 -  regolamento  recante  disposizioni  in  materia  di
ordinamento dei segretari comunali e provinciali, ed  in  particolare
l'art. 13, comma 6, che dispone, tra l'altro, che al corso e' ammesso
un numero di candidati pari a  quello  predeterminato  ai  sensi  del
comma 3 del medesimo art., maggiorato di una percentuale del  30  per
cento; 
  Visto l'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo  dei
segretari comunali e provinciali, istituita dall'art. 102 del decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  stabilisce  che  il  Ministero
dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia  e  le
risorse strumentali e di personale ivi in servizio,  comprensive  del
fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo; 
  Visto l'art. 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30  dicembre  2019,
n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, ai sensi del quale, tra l'altro, il corso-concorso  di  formazione
previsto dal comma 2 dell'art. 13 del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata
di sei mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di due mesi  presso
uno o piu' comuni; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito  con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  recante  misure
urgenti  per  il  sostegno  e  il  rilancio   dell'economia   e,   in
particolare, l'art. 25-bis, recante semplificazione  della  procedura
di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per  il
triennio 2020-2022; 
  Visto il decreto legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2022,  n.  85  e,  in  particolare
l'art. 12-bis, comma 1, lettera a), secondo cui a decorrere dal  2022
le assunzioni di segretari sono autorizzate con le modalita'  di  cui
all'art. 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per  un  numero
di unita' pari al 120 per cento di quelle cessate  dal  servizio  nel
corso dell'anno precedente; 
  Vista la legge  29  dicembre  2022,  n.  197  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025 e, in particolare, il comma 825
dell'art. 1 secondo cui al fine di assicurare la piena  funzionalita'
e  capacita'  amministrativa   dei   comuni   nell'attuazione   degli
interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti  dal  Piano
nazionale di ripresa e resilienza  e  di  riequilibrare  il  rapporto
numerico fra segretari iscritti all'Albo e  sedi  di  segreteria,  in
deroga  alla  disciplina  in  materia  di  iscrizione  all'Albo   dei
segretari comunali  e  provinciali,  il  Ministero  dell'interno,  in
relazione al concorso pubblico, per esami, per  l'ammissione  di  448
borsisti  al  corso-concorso   selettivo   di   formazione   per   il
conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione  di
345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale  dei
segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -
n. 89 del 9 novembre 2021, e' autorizzato ad  iscrivere  al  predetto
Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i  borsisti  non
vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneita'  al
termine del citato corso-concorso selettivo di formazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2019, con il quale il Ministero  dell'interno -  ex  Agenzia
autonoma  per  la  gestione  dell'albo  dei  segretari   comunali   e
provinciali (AGES) - e' stato autorizzato,  ai  sensi  dell'art.  35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  ad  avviare
procedure concorsuali, relative al corso-concorso COA7, e a procedere
alle relative assunzioni, per 171  unita'  di  segretari  comunali  e
provinciali; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  21
giugno 2021, con il quale il  Ministero  dell'interno  -  ex  Agenzia
autonoma  per  la  gestione  dell'albo  dei  segretari   comunali   e
provinciali (AGES) - e' stato autorizzato,  ai  sensi  dell'art.  35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare le
procedure concorsuali relative ad un corso-concorso per l'accesso  in
carriera e a procedere alle relative assunzioni,  per 174  unita'  di
segretari comunali; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  13
luglio 2022, con il  quale  il  Ministero  dell'interno  -  Direzione
centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali
(ex AGES) - e' stato autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere 48  unita'  di
segretari  comunali,  di  cui 43  unita'  del  residuo   assunzionale
relativo alle cessazioni 2020 e 5 a valere sul budget  2022  relativo
alle cessazioni 2021, al fine di consentire l'assunzione di tutte  le
unita' presenti nella graduatoria della sessione aggiuntiva del corso
concorso COA 6 prevista  dall'art.  16-ter,  commi  5,  6  e  8,  del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con  modificazioni
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; 
  Visto il bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di
n. 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione -  edizione
2021  per  il  conseguimento  dell'abilitazione  richiesta  ai   fini
dell'iscrizione di trecentoquarantacinque  segretari  comunali  nella
fascia  iniziale  dell'Albo  nazionale  dei  segretari   comunali   e
provinciali, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 89 del 9 novembre
2021, in forza delle autorizzazioni concesse con i citati decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019  e  del  21
giugno 2021; 
  Visto il decreto prefettizio n. 8090 del 14 marzo  2023,  trasmesso
con nota n. 8100 in pari data, con cui il  Ministero  dell'interno  -
Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari  comunali  e
provinciali (ex AGES), ai sensi del sopra richiamato art.  35,  comma
4,  del  decreto  legislativo   n.   165   del   2001,   ha   chiesto
l'autorizzazione all'assunzione di 103 unita' di segretari  comunali,
al fine di poter iscrivere all'Albo  gli  idonei  non  vincitori  del
corso-concorso  selettivo  di  formazione  COA  2021,  attraverso  lo
scorrimento della graduatoria finale del corso fino al  limite  delle
448 unita' ammesse alla frequenza  del  corso  medesimo,  cosi'  come
previsto dal sopra richiamato art. 1, comma 825, della legge  n.  197
del 2022; 
  Preso atto che, con il suddetto decreto prefettizio  del  14  marzo
2023, n. 8090, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per  le
autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali  (ex  AGES)  ha
comunicato che alla data del 14 marzo 2023 risultano in  servizio  n.
2.540 segretari, di  cui  n.  2.343  titolari  di  sede,  n.  100  in
disponibilita', 97 in aspettativa, comando o altri utilizzi, e che le
sedi di segreteria gestite dall'Albo, sia singole che  convenzionate,
sono pari a n. 5.020; 
  Considerato che, con suddetto  decreto  prefettizio  del  14  marzo
2023, n. 8090, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per  le
autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali  (ex  AGES)  ha
comunicato che le sedi vacanti ammontano a n. 2.677, di cui n.  1.819
con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, n. 692  con  popolazione
compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti, n. 138 con popolazione compresa
tra 10.001 e 65.000 abitanti, n.  20  con  popolazione  compresa  tra
65.001 e 250.000 abitanti e che n. 8  sono  costituite  da  enti  con
popolazione  superiore  ai  250.000  abitanti,  comuni  capoluogo  di
provincia e amministrazioni provinciali; 
  Preso atto che nel citato decreto prefettizio del 14 marzo 2023, n.
8090, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie
- Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES)  ha  comunicato
che il numero dei segretari in servizio e' inferiore a  quello  delle
sedi e che l'attuale carenza di segretari comunali e  provinciali  e'
pari a n. 2.480 unita', derivanti dalla differenza fra  le  n.  5.020
sedi di segreteria e i n. 2.540 segretari in servizio; 
  Considerato che, con suddetto  decreto  prefettizio  del  14  marzo
2023, n. 8090, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per  le
autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali  (ex  AGES)  ha
comunicato che le cessazioni dal  servizio  riferite  all'anno  2021,
corrispondenti ai collocamenti a riposo, le dispense dal  servizio  e
le cancellazioni risultano pari a centosessantasette  unita'  e  che,
pertanto, in considerazione dell'entrata in vigore del predetto  art.
12-bis del decreto-legge  n.  4  del  2022,  il  budget  assunzionale
relativo all'anno 2022 e' di n.  200  unita',  cioe'  il  120%  delle
unita' cessate  nell'anno  precedente,  cui  vanno  sottratte  cinque
unita' utilizzate per le assunzioni di cui al decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022; 
  Considerato che la richiesta del Ministero dell'interno - Direzione
centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali
(ex AGES) risulta coerente con il fabbisogno; 
  Considerato  che,  in  forza  della   specificita'   dello   status
giuridico, il segretario e' titolare di un rapporto di lavoro con  il
Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie  -  Albo
dei segretari comunali e provinciali (ex AGES), che si  instaura  con
la prima nomina e la conseguente presa di  servizio  presso  un  ente
locale quale segretario titolare, e  di  un  rapporto  di  dipendenza
funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresi',  l'obbligo
di erogazione del trattamento economico; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro  per  la
pubblica amministrazione, on.le dott. Paolo Zangrillo; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le  autonomie  -
Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) - e' autorizzato,
ai sensi dell'art. 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ad assumere 103 unita' di segretari comunali. 
  Gli oneri connessi sono posti a  carico  del  bilancio  degli  enti
locali  presso  i  quali  gli  interessati  presteranno  servizio  in
qualita' di titolari. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 12 maggio 2023 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                          Zangrillo                   
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 1622